Glossario

Cos'è la garanzia provvisoria

Art. 106 D.Lgs 36/2023

La garanzia provvisoria è la cauzione che l'operatore economico presenta a corredo dell'offerta, pari di norma al 2% dell'importo a base d'asta, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione. È disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs 36/2023.

Importo e riduzioni

Importo base: 2% del valore a base d'asta. Riducibile al 50% (1%) con certificazione ISO 9001, ulteriori riduzioni cumulabili con ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001/ISO 45001, SA 8000, rating di legalità.

La somma delle riduzioni può portare la garanzia provvisoria fino allo 0,5% (riduzione massima 75%) per operatori con tutte le certificazioni.

Forme ammesse

Fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da intermediari iscritti all'albo Banca d'Italia o IVASS. Deve avere durata minima di 180 giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte.

Per importi sotto i 40.000 € può essere costituita anche tramite bonifico, assegno circolare o titoli di Stato.

Domande frequenti

Quando viene escussa la garanzia provvisoria?

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, mancata costituzione della garanzia definitiva, mancata comprova dei requisiti dichiarati, dichiarazioni mendaci.

La garanzia provvisoria si applica anche al sotto soglia?

Dal D.Lgs 36/2023 la garanzia provvisoria è facoltativa nelle procedure negoziate sotto soglia (art. 50): la stazione appaltante può prevederla o meno nel bando.

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