Avvalimento negli appalti pubblici: come funziona l'art. 104 e come scrivere il contratto
Risposta in sintesi
L'avvalimento è il contratto con cui una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un concorrente dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto (art. 104 D.Lgs 36/2023). Si usa per due scopi: ottenere un requisito di partecipazione che il concorrente non possiede, oppure migliorare l'offerta tecnica (avvalimento premiale). Il contratto va concluso per iscritto a pena di nullità, deve indicare le risorse prestate ed è normalmente oneroso. Un contratto generico resta una delle cause più frequenti di contenzioso, anche se la giurisprudenza più recente tende a salvarlo quando le risorse sono comunque determinabili.
Sezione 1. Cos'è l'avvalimento e cosa prevede l'art. 104
L'art. 104 del D.Lgs 36/2023 definisce l'avvalimento come il contratto con cui una o più imprese ausiliarie si impegnano a mettere a disposizione di un operatore economico che partecipa a una gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali, per tutta la durata dell'appalto. Il concorrente che si avvale delle risorse è detto ausiliato, l'impresa che le presta ausiliaria.
Il contratto può essere concluso qualunque sia il legame giuridico tra le parti: l'ausiliaria può essere una società del gruppo, un fornitore o un'impresa del tutto indipendente.
Concorrente e ausiliaria rispondono in solido verso la stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto (comma 7). Gli obblighi antimafia si estendono anche all'ausiliaria, in base all'importo a base di gara.
Rispetto al vecchio art. 89 del D.Lgs 50/2016 la logica è la stessa, ma il nuovo Codice disciplina in modo esplicito l'avvalimento premiale e richiede di dichiarare nella domanda a quale scopo serve l'avvalimento.
Per la parte tecnica leggi anche la guida su come preparare la busta tecnica.
Sezione 2. Avvalimento di partecipazione e avvalimento premiale
Nella domanda di partecipazione il concorrente deve specificare se si avvale delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione oppure per migliorare la propria offerta (comma 4). Le due forme seguono regole diverse.
| Aspetto | Avvalimento di partecipazione | Avvalimento premiale |
|---|---|---|
| A cosa serve | Ottenere un requisito di partecipazione che manca (es. fatturato, esperienze, qualificazione SOA) | Ottenere punteggio tecnico aggiuntivo sui criteri dell'offerta |
| Lavori da 150.000 euro in su | Il contratto ha per oggetto le dotazioni e le risorse che avrebbero permesso di ottenere l'attestazione SOA richiesta; si allega la SOA dell'ausiliaria | Non applicabile |
| Ausiliaria e ausiliato nella stessa gara | La norma non lo vieta | Vietato, salvo che l'ausiliaria dimostri con documenti che non c'è un unico centro decisionale (comma 12) |
| Limiti del bando | Il bando può riservare i compiti essenziali al concorrente (comma 11) | Valgono le regole del disciplinare: leggile prima di contare su punti presi in prestito |
Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5345) ha ammesso in via generale l'avvalimento premiale della certificazione di parità di genere, purché le risorse organizzative vengano trasferite davvero; nello stesso senso Cons. Stato, Sez. V, n. 7105/2025. In un caso precedente (Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3117) il punteggio era stato negato, ma per le regole specifiche del disciplinare, che escludevano questo uso e chiedevano la certificazione a tutti i componenti del raggruppamento. Prima di puntare su una certificazione altrui, quindi, il primo controllo è il disciplinare.
Sezione 3. Cosa non si può prendere in prestito
L'avvalimento copre risorse e capacità, non lo status dell'impresa. Alcuni requisiti restano personali o hanno regole speciali.
- Requisiti di ordine generale: l'ausiliaria deve dichiarare di possedere lei stessa i requisiti generali (assenza dei motivi di esclusione), che non si trasferiscono con il contratto.
- Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali: l'avvalimento è escluso per legge (comma 10).
- Autorizzazioni, titoli abilitativi e titoli professionali: l'avvalimento è possibile, ma i lavori o servizi devono essere eseguiti direttamente dall'ausiliaria e si applicano le regole del subappalto (comma 3).
- Compiti essenziali: il bando può stabilire che alcune lavorazioni complesse (strutture, impianti, opere speciali) siano svolte direttamente dal concorrente (comma 11).
- Servizi alla persona: il TAR Emilia-Romagna (Bologna, Sez. II, 12 dicembre 2025, n. 1564) ha ritenuto legittima l'esclusione di un operatore che si era qualificato con l'avvalimento in un appalto di servizi di accoglienza, perché l'art. 128, che regola i servizi alla persona, non richiama l'art. 104. È una pronuncia di primo grado: se lavori in questo settore, verifica sempre il disciplinare.
Quando l'ausiliaria esegue direttamente la prestazione (comma 3), le regole sul contenuto del contratto sono meno rigide: il Consiglio di Stato (Sez. V, 15 luglio 2025, n. 6202) ha ritenuto che, per servizi di progettazione qualificati come prestazione secondaria ed eseguiti dall'ausiliaria, non serva elencare le risorse nel dettaglio.
Sezione 4. Il contratto di avvalimento: cosa deve contenere
La legge chiede tre cose: forma scritta a pena di nullità, indicazione delle risorse messe a disposizione e, di norma, un corrispettivo. Il resto lo ha costruito la giurisprudenza, che guarda soprattutto a quanto il contratto è concreto.
- Le parti e la gara, con CIG e oggetto dell'appalto
- Lo scopo: requisito di partecipazione (quale) oppure miglioramento dell'offerta (quale criterio)
- Le risorse prestate, descritte una per una: personale con qualifiche e ruolo, mezzi e attrezzature, procedure e know-how, eventuali certificazioni collegate all'organizzazione
- Le modalità con cui le risorse vengono messe a disposizione e la loro durata, che deve coprire tutto l'appalto
- Il corrispettivo, oppure l'interesse concreto dell'ausiliaria che giustifica un contratto non oneroso
- L'impegno dell'ausiliaria verso il concorrente e verso la stazione appaltante
- La responsabilità solidale
4.1 Quanto deve essere specifico il contratto
- Con il vecchio Codice la linea era rigida. Il Consiglio di Stato (Sez. V, 4 novembre 2024, n. 8711, sull'art. 89 D.Lgs 50/2016) ha confermato l'esclusione della prima classificata perché i contratti usati per il fatturato specifico non indicavano servizi, committenti, periodi e importi. Con la sentenza 30 dicembre 2024, n. 10489 ha ritenuto nullo un contratto che prometteva genericamente "tutte le risorse necessarie", senza possibilità di rimediare con il soccorso istruttorio.
- Con l'art. 104 la giurisprudenza più recente è meno formale: basta che le risorse siano determinabili, anche per relationem, cioè ricavabili dagli atti di gara o dalle risorse che hanno permesso all'ausiliaria di ottenere il requisito. In questo senso il TAR Lombardia (6 novembre 2025, n. 3609) e il TAR Lombardia, Milano (24 febbraio 2026, n. 894), che non ha richiesto di quantificare mezzi e personale o di indicare i nomi dei dipendenti.
- Regola pratica: la strada più sicura resta un elenco concreto delle risorse. Un contratto preciso non ti costa nulla e ti evita di dover sperare nell'interpretazione più favorevole.
- Anche i vizi di forma vanno valutati nel merito: il Consiglio di Stato (Sez. III, 11 aprile 2025, n. 3154) ha annullato un'esclusione basata sulla presunta mancanza della firma dell'ausiliaria, ritenendo provata la data del contratto anche tramite e-mail.
4.2 Il corrispettivo
- Per legge il contratto è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria.
- Un corrispettivo simbolico non basta da solo, ma l'interesse dell'ausiliaria può emergere da altri elementi: il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 9042/2024) ha ritenuto valido un contratto con un compenso pari allo 0,01% del valore dell'appalto, perché un accordo di subappalto collegato dimostrava l'interesse economico concreto dell'ausiliaria.
4.3 Clausole che rendono instabile il prestito
- Il Consiglio di Stato (Sez. V, 8 gennaio 2026, n. 148) ha confermato l'esclusione di un concorrente i cui contratti prevedevano la decadenza immediata dell'avvalimento se l'ausiliata non rispettava gli accordi economici con l'ausiliaria. Così il prestito dei requisiti diventava instabile. In primo grado il TAR Lazio (n. 10763/2025) aveva deciso nello stesso senso.
- Una normale clausola risolutiva espressa per mancato pagamento del corrispettivo, invece, non rende incerto l'impegno dell'ausiliaria (Cons. Stato, Sez. V, n. 8798/2025, richiamata dal TAR Calabria nel 2026).
- Regola pratica: evita clausole che fanno venir meno le risorse in automatico o a discrezione dell'ausiliaria durante l'appalto.
Sezione 5. I documenti da presentare in gara
- Il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, allegato alla domanda di partecipazione (comma 4)
- L'indicazione dello scopo: requisito di partecipazione o miglioramento dell'offerta
- Per i lavori da 150.000 euro in su, l'attestazione SOA dell'ausiliaria
- Le dichiarazioni dell'ausiliaria: possesso dei requisiti generali, possesso dei requisiti dell'art. 100 per servizi e forniture, impegno verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse per tutta la durata dell'appalto
- Il DGUE dell'ausiliaria, quando richiesto dal disciplinare (vedi la guida al DGUE)
L'ausiliaria deve impegnarsi anche verso la stazione appaltante, e non solo verso il concorrente (art. 104, comma 4). Con il vecchio Codice il TAR Calabria (Catanzaro, Sez. II, 18 settembre 2024, n. 1326) ha confermato un'esclusione per mancanza di questa dichiarazione, ritenendola un elemento essenziale che il soccorso istruttorio non poteva recuperare. Falla firmare insieme al contratto.
Sezione 6. Se l'ausiliaria non ha i requisiti: la sostituzione
La stazione appaltante verifica che l'ausiliaria abbia i requisiti dichiarati e che non ci siano motivi di esclusione, e consente al concorrente di sostituire l'ausiliaria che non li soddisfa (comma 6).
In caso di dichiarazioni mendaci dell'ausiliaria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per indicare un'altra ausiliaria idonea, purché la sostituzione non modifichi in modo sostanziale l'offerta. Se il termine non viene rispettato, il concorrente è escluso (comma 5).
In pratica conviene verificare i requisiti dell'ausiliaria prima di firmare: certificati, DURC, situazione societaria. Una sostituzione in corsa è possibile, ma non sempre salva l'offerta.
Sezione 7. In esecuzione: chi fa il lavoro e cosa controlla il RUP
Il contratto è eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale viene rilasciato il certificato di esecuzione, salvo i casi del comma 3 in cui esegue direttamente l'ausiliaria (comma 8).
Durante l'esecuzione la stazione appaltante verifica che l'ausiliaria possieda davvero i requisiti e le risorse prestate e che queste siano effettivamente impiegate. Il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni siano svolte con le risorse umane e strumentali dell'ausiliaria e invia le comunicazioni a entrambe le parti (comma 9).
Tutte le dichiarazioni di avvalimento vengono trasmesse ad ANAC per la vigilanza. Un avvalimento solo "sulla carta" emerge quindi anche dopo l'aggiudicazione.
Sezione 8. Checklist prima di firmare il contratto
- Il bando ammette l'avvalimento per il requisito o il criterio che ti interessa?
- Hai indicato nella domanda se è di partecipazione o premiale?
- Le risorse sono elencate una per una, con qualifiche, mezzi e durata?
- C'è un corrispettivo reale, oppure un interesse dell'ausiliaria documentabile?
- Il contratto copre tutta la durata dell'appalto, senza clausole che fanno venir meno le risorse in automatico?
- L'ausiliaria ha firmato la dichiarazione d'impegno verso la stazione appaltante?
- L'ausiliaria possiede i requisiti generali e, per i lavori, la SOA necessaria?
- Se è premiale: l'ausiliaria partecipa alla stessa gara?
- Hai previsto chi esegue le prestazioni e come le risorse verranno impiegate in cantiere o nel servizio?
Domande frequenti
L'avvalimento è ammesso per l'attestazione SOA?
Sì. Per i lavori da 150.000 euro in su il contratto deve avere per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero permesso al concorrente di ottenere l'attestazione richiesta, e va allegata la SOA dell'ausiliaria (art. 104, commi 2 e 4).
Il contratto di avvalimento può essere gratuito?
Di norma no: la legge lo considera oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'ausiliaria. L'interesse va dimostrabile, per esempio con un subappalto collegato. Un compenso simbolico senza un interesse concreto espone il contratto a contestazioni di nullità.
L'ausiliaria può partecipare alla stessa gara?
Nell'avvalimento premiale no, salvo che l'ausiliaria dimostri con documenti che le due imprese non fanno capo a uno stesso centro decisionale (comma 12). Per l'avvalimento di partecipazione la norma non prevede questo divieto.
Posso avvalermi di più imprese ausiliarie?
Sì, l'art. 104 parla di una o più imprese ausiliarie. In questo caso ogni contratto deve indicare le risorse prestate da ciascuna.
Cosa succede se il contratto è troppo generico?
La legge richiede l'indicazione delle risorse a pena di nullità. Con il vecchio Codice i contratti generici hanno portato a esclusioni e ad aggiudicazioni annullate. Con l'art. 104 i giudici tendono a salvare il contratto se le risorse sono comunque determinabili, ma è un rischio che conviene non correre.
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Testo dell'art. 104 aggiornato alla versione vigente dal 26 agosto 2026. Le sintesi delle sentenze sono a scopo informativo e non sostituiscono la lettura integrale dei provvedimenti né una consulenza legale.
Fonti
- Art. 104 D.Lgs 36/2023, testo vigente
- Cons. Stato, Sez. V, 08/01/2026, n. 148
- Cons. Stato, Sez. V, n. 8798/2025 (richiamata dal TAR Calabria)
- Cons. Stato, Sez. V, 15/07/2025, n. 6202
- Cons. Stato, Sez. VI, 18/06/2025, n. 5345
- Cons. Stato, Sez. V, n. 7105/2025
- Cons. Stato, Sez. VI, 11/04/2025, n. 3117
- Cons. Stato, Sez. III, 11/04/2025, n. 3154
- Cons. Stato, 30/12/2024, n. 10489
- Cons. Stato, Sez. V, n. 9042/2024
- Cons. Stato, Sez. V, 04/11/2024, n. 8711
- TAR Lombardia, Milano, 24/02/2026, n. 894
- TAR Lombardia, 06/11/2025, n. 3609
- TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 12/12/2025, n. 1564
- TAR Lazio, n. 10763/2025
- TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 18/09/2024, n. 1326